IPSOA Quotidiano
Iperammortamenti estesi fino al 30 settembre 2028
30/12/2025 - La nuova edizione dell’iperammortamento prevista dalla <a target="_blank" title="legge di Bilancio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/24/legge-bilancio-2026-novita-fiscali">legge di Bilancio 2026</a>, completamente ridisegnata rispetto alla versione originariamente licenziata dal Consiglio dei Ministri, estende fino al 30 settembre 2028 il periodo durante il quale si può fruire dell’agevolazione, ma esclude la maggiorazione dell’agevolazione nel caso di investimenti green. Quali sono le novità? La nuova edizione dell’iperammortamento prevista dalla legge di Bilancio 2026, completamente ridisegnata rispetto alla versione originariamente licenziata dal Consiglio dei Ministri, estende fino al 30 settembre 2028 il periodo durante il quale si può fruire dell’agevolazione, ma esclude la maggiorazione dell’agevolazione nel caso di investimenti green. Quali sono le novità?
Usufrutto, rendite e pensioni: le modalità di calcolo per il 2026
30/12/2025 - Con D.M. 24 dicembre 2025, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha provveduto all’annuale aggiornamento delle modalità di calcolo dei valori dei diritti di usufrutto e delle rendite e pensioni, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni. Le disposizioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026. Con D.M. 24 dicembre 2025, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha provveduto all’annuale aggiornamento delle modalità di calcolo dei valori dei diritti di usufrutto e delle rendite e pensioni, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni. Le disposizioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
30/12/2025 - Il <a target="_blank" title="decreto correttivo IRPEF-IRES" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/20/correttivo-irpef-ires-novita-imprese-contribuenti">decreto correttivo IRPEF-IRES</a> (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 1922025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000995711SOMM">D.Lgs. n. 192/2025</a>) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la correzione degli errori contabili, questa deve avvenire entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui gli elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo, prima dell’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti hanno avuto formale conoscenza. Entrambi i suddetti limiti devono essere rispettati. Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la correzione degli errori contabili, questa deve avvenire entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui gli elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo, prima dell’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti hanno avuto formale conoscenza. Entrambi i suddetti limiti devono essere rispettati.
Lavoratori oncologici, cronici e invalidi: quali sono le nuove tutele?
30/12/2025 - La <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1062025" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000986938SOMM">legge n. 106/2025</a> rafforza le tutele per i lavoratori malati oncologici o con patologie invalidanti o croniche con invalidità superiore al 74%. Il provvedimento introduce, infatti, un congedo straordinario che può arrivare fino a 24 mesi, 10 ore annue aggiuntive di permessi retribuiti per l’effettuazione di esami e cure mediche, oltre alla priorità nell’accesso al lavoro agile. Queste nuove importanti misure di protezione mirano, però, unicamente a privilegiare la conservazione del posto di lavoro a discapito della garanzia di un sostegno economico continuativo durante l’assenza per malattia. Quali sono i beneficiari, la durata e le modalità di fruizione di queste tutele? Qual è il trattamento economico e previdenziale? La legge n. 106/2025 rafforza le tutele per i lavoratori malati oncologici o con patologie invalidanti o croniche con invalidità superiore al 74%. Il provvedimento introduce, infatti, un congedo straordinario che può arrivare fino a 24 mesi, 10 ore annue aggiuntive di permessi retribuiti per l’effettuazione di esami e cure mediche, oltre alla priorità nell’accesso al lavoro agile. Queste nuove importanti misure di protezione mirano, però, unicamente a privilegiare la conservazione del posto di lavoro a discapito della garanzia di un sostegno economico continuativo durante l’assenza per malattia. Quali sono i beneficiari, la durata e le modalità di fruizione di queste tutele? Qual è il trattamento economico e previdenziale?
Buoni pasto elettronici: il limite di esenzione fiscale sale a 10 euro
30/12/2025 - A partire dal 1° gennaio aumenta limite di esenzione fiscale dei buoni pasto elettronici dagli attuali 8 euro a 10 euro. È quanto previsto dalla legge di Bilancio 2026 come misura per ridurre il cuneo fiscale dei lavoratori subordinati, nonché per incentivare l’aumento del potere di acquisto. Nessuna novità per il limite di esenzione dei ticket restaurant cartacei che resta confermato a 4 euro al giorno. Come vengono utilizzati i buoni pasto in azienda? A partire dal 1° gennaio aumenta limite di esenzione fiscale dei buoni pasto elettronici dagli attuali 8 euro a 10 euro. È quanto previsto dalla legge di Bilancio 2026 come misura per ridurre il cuneo fiscale dei lavoratori subordinati, nonché per incentivare l’aumento del potere di acquisto. Nessuna novità per il limite di esenzione dei ticket restaurant cartacei che resta confermato a 4 euro al giorno. Come vengono utilizzati i buoni pasto in azienda?
Dipendenti pubblici: ridefinito dal 2026 l'ambito della gestione per conto dello Stato
29/12/2025 - Con la circolare n. 62 del 2025, l’INAIL fornisce chiarimenti sull’ambito di applicazione della speciale forma di assicurazione per conto dello Stato per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, come ridefinito dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 12" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000978895ART51">art. 12</a>, <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 252025" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000978895SOMM">D.L. n. 25/2025</a>. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la gestione per conto Stato viene estesa a ulteriori amministrazioni pubbliche espressamente individuate dal legislatore, con conseguente ridefinizione degli obblighi assicurativi e delle modalità di rimborso delle prestazioni erogate dall’INAIL. La circolare illustra inoltre le caratteristiche del regime speciale, le modalità di passaggio dal regime ordinario e la disciplina delle situazioni pregresse, fornendo indicazioni operative alle amministrazioni interessate. Con la circolare n. 62 del 2025, l’INAIL fornisce chiarimenti sull’ambito di applicazione della speciale forma di assicurazione per conto dello Stato per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, come ridefinito dall’art. 12, D.L. n. 25/2025. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la gestione per conto Stato viene estesa a ulteriori amministrazioni pubbliche espressamente individuate dal legislatore, con conseguente ridefinizione degli obblighi assicurativi e delle modalità di rimborso delle prestazioni erogate dall’INAIL. La circolare illustra inoltre le caratteristiche del regime speciale, le modalità di passaggio dal regime ordinario e la disciplina delle situazioni pregresse, fornendo indicazioni operative alle amministrazioni interessate.
Fondi per rischi e oneri: le novità introdotte dall'OIC
29/12/2025 - L’OIC ha <a target="_blank" title="modificato l’OIC 31" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/10/oic-pubblicati-aggiornamenti-principi-contabili-nazionali">modificato l’OIC 31</a> in materia di attualizzazione dei fondi per oneri, fornendo chiarimenti in merito alla corretta classificazione degli effetti contabili derivanti dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso di attualizzazione. Tali effetti, qualora rilevanti, devono essere rilevati in una specifica voce della classe C del Conto economico, denominata “17-ter) Effetti di attualizzazione dei fondi per oneri”. Quali sono le implicazioni contabili di tale chiarimento ai fini della redazione del bilancio d’esercizio? L’OIC ha modificato l’OIC 31 in materia di attualizzazione dei fondi per oneri, fornendo chiarimenti in merito alla corretta classificazione degli effetti contabili derivanti dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso di attualizzazione. Tali effetti, qualora rilevanti, devono essere rilevati in una specifica voce della classe C del Conto economico, denominata “17-ter) Effetti di attualizzazione dei fondi per oneri”. Quali sono le implicazioni contabili di tale chiarimento ai fini della redazione del bilancio d’esercizio?
Energy Release 2.0: quando rilevare nel bilancio 2025 il beneficio economico connesso al contratto
22/12/2025 - L’OIC ha pubblicato il parere richiesto dal MASE sul trattamento contabile del meccanismo Energy Release 2.0, introdotto dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto-legge 1812023" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000954016SOMM">decreto-legge 181/2023</a>. Il documento chiarisce quando le imprese energivore che trasferiscono a terzi gli obblighi previsti dalla norma possono rilevare nel bilancio 2025 il beneficio economico connesso al contratto. L’OIC conferma che, per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali, i benefici dell’Energy Release sono contabilizzabili già nel 2025, purché il rischio di doverli restituire al GSE sia remoto alla data di chiusura dell’esercizio, secondo i criteri dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 29" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643898SOMM">OIC 29</a>. Tale valutazione deve basarsi sui fatti successivi al 31 dicembre 2025. La stima del beneficio di competenza può essere effettuata se entro la formazione del bilancio l’impresa ha stipulato un contratto irrevocabile con il soggetto delegato; in alternativa, la stima è possibile solo dopo gli esiti della gara per l’affidamento. L’OIC ha pubblicato il parere richiesto dal MASE sul trattamento contabile del meccanismo Energy Release 2.0, introdotto dal decreto-legge 181/2023. Il documento chiarisce quando le imprese energivore che trasferiscono a terzi gli obblighi previsti dalla norma possono rilevare nel bilancio 2025 il beneficio economico connesso al contratto. L’OIC conferma che, per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali, i benefici dell’Energy Release sono contabilizzabili già nel 2025, purché il rischio di doverli restituire al GSE sia remoto alla data di chiusura dell’esercizio, secondo i criteri dell’OIC 29. Tale valutazione deve basarsi sui fatti successivi al 31 dicembre 2025. La stima del beneficio di competenza può essere effettuata se entro la formazione del bilancio l’impresa ha stipulato un contratto irrevocabile con il soggetto delegato; in alternativa, la stima è possibile solo dopo gli esiti della gara per l’affidamento.
IFRS sulle rate-regulated activities: EFRAG pubblica una survey per gli operatori dei settori non-energetici
19/12/2025 - L’OIC comunica che EFRAG ha pubblicato una survey rivolta agli operatori dei settori non‑energetici potenzialmente interessati dal futuro principio contabile IFRS X sulle Attività e Passività Regolamentari. L’iniziativa, seguita attivamente dall’OIC, mira a raccogliere informazioni sugli accordi di regolamentazione tariffaria applicati da entità europee operanti nei settori idrico, infrastrutture autostradali e ferroviarie, servizi aeroportuali, servizi postali e altri ambiti regolati diversi da gas ed elettricità. La consultazione, aperta fino al 31 marzo 2026, contribuirà al lavoro preparatorio di EFRAG in vista della richiesta di omologazione dello standard da parte della Commissione Europea nel 2026. L’emissione dell’IFRS X è prevista per il secondo trimestre 2026 e consentirà di rilevare in bilancio attività e passività regolamentate, migliorando la rappresentazione della performance finanziaria delle entità soggette a regolamentazione. L’OIC comunica che EFRAG ha pubblicato una survey rivolta agli operatori dei settori non‑energetici potenzialmente interessati dal futuro principio contabile IFRS X sulle Attività e Passività Regolamentari. L’iniziativa, seguita attivamente dall’OIC, mira a raccogliere informazioni sugli accordi di regolamentazione tariffaria applicati da entità europee operanti nei settori idrico, infrastrutture autostradali e ferroviarie, servizi aeroportuali, servizi postali e altri ambiti regolati diversi da gas ed elettricità. La consultazione, aperta fino al 31 marzo 2026, contribuirà al lavoro preparatorio di EFRAG in vista della richiesta di omologazione dello standard da parte della Commissione Europea nel 2026. L’emissione dell’IFRS X è prevista per il secondo trimestre 2026 e consentirà di rilevare in bilancio attività e passività regolamentate, migliorando la rappresentazione della performance finanziaria delle entità soggette a regolamentazione.
Crediti d'imposta ZES unica e ZLS: cosa cambia?
30/12/2025 - La <a target="_blank" title="legge di Bilancio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/24/legge-bilancio-2026-mappa-bonus-crediti-imposta-agevolazioni">legge di Bilancio 2026</a> estende agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) e per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Quali sono le novità per le imprese? La legge di Bilancio 2026 estende agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) e per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Quali sono le novità per le imprese?
Credito d'imposta agricoltura: bonus 2026 e proroga ZES unica
29/12/2025 - La <a target="_blank" title="legge di Bilancio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/24/legge-bilancio-2026-mappa-bonus-crediti-imposta-agevolazioni">legge di Bilancio 2026</a> introduce un credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura. Il contributo sotto forma di credito d’imposta decorrerà dal 1° gennaio 2026 e sarà pari al 40% degli investimenti effettuati fino ad un ammontare di 1 milione di euro. Si proroga inoltre al 2026 il credito d’imposta ZES in agricoltura e vengono aggiornate le percentuali di utilizzo. La legge di Bilancio 2026 introduce un credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura. Il contributo sotto forma di credito d’imposta decorrerà dal 1° gennaio 2026 e sarà pari al 40% degli investimenti effettuati fino ad un ammontare di 1 milione di euro. Si proroga inoltre al 2026 il credito d’imposta ZES in agricoltura e vengono aggiornate le percentuali di utilizzo.
Innovation Fund UE: nuovi bandi per le tecnologie pulite
29/12/2025 - Dall’UE arrivano tre nuove opportunità di finanziamento per un valore complessivo di 5,2 miliardi di euro. Tecnologie Net-Zero, produzione di idrogeno rinnovabile e decarbonizzazione del calore industriale sono i tre bandi volti a sostenere lo sviluppo e la diffusione su larga scala di tecnologie pulite, sostenibili e ad alta intensità di innovazione. Le scadenze sono il 19 febbraio e 23 aprile 2026. Chi sono i beneficiari e quali sono i progetti ammissibili? Dall’UE arrivano tre nuove opportunità di finanziamento per un valore complessivo di 5,2 miliardi di euro. Tecnologie Net-Zero, produzione di idrogeno rinnovabile e decarbonizzazione del calore industriale sono i tre bandi volti a sostenere lo sviluppo e la diffusione su larga scala di tecnologie pulite, sostenibili e ad alta intensità di innovazione. Le scadenze sono il 19 febbraio e 23 aprile 2026. Chi sono i beneficiari e quali sono i progetti ammissibili?
Energia da fonti rinnovabili: via libera definitivo al recepimento della direttiva RED III
30/12/2025 - Il Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2025 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della direttiva RED III (<a target="_blank" class="rich-legge" title="direttiva UE n. 20232413" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000951867SOMM">direttiva UE n. 2023/2413</a> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023), che modifica la <a target="_blank" class="rich-legge" title="direttiva UE n. 20182001" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000871360SOMM">direttiva UE n. 2018/2001</a>, il <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento UE n. 20181999" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000203122SOMM">regolamento UE n. 2018/1999</a> e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la <a target="_blank" class="rich-legge" title="direttiva UE n. 2015652" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000812688SOMM">direttiva UE n. 2015/652</a> del Consiglio. Il Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2025 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della direttiva RED III (direttiva UE n. 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023), che modifica la direttiva UE n. 2018/2001, il regolamento UE n. 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva UE n. 2015/652 del Consiglio.
Dazi e assicurazioni: le coperture utili per le imprese esportatrici
30/12/2025 - In che modo i dazi influenzano le esportazioni e quali sono le polizze assicurative che proteggono le imprese? La crescente incertezza dovuta ai dazi e alle tensioni commerciali impone alle imprese esportatrici di adottare strategie di protezione. Le polizze assicurative offrono coperture contro rischi di insolvenza, danni alle merci e interruzioni operative, favorendo stabilità finanziaria e competitività internazionale. La scelta della polizza richiede un’analisi attenta di mercato, della tipologia di beni e del valore delle transazioni. Come orientarsi? In che modo i dazi influenzano le esportazioni e quali sono le polizze assicurative che proteggono le imprese? La crescente incertezza dovuta ai dazi e alle tensioni commerciali impone alle imprese esportatrici di adottare strategie di protezione. Le polizze assicurative offrono coperture contro rischi di insolvenza, danni alle merci e interruzioni operative, favorendo stabilità finanziaria e competitività internazionale. La scelta della polizza richiede un’analisi attenta di mercato, della tipologia di beni e del valore delle transazioni. Come orientarsi?
Assicurazioni, contributo di vigilanza: aliquota al 4,4% per il calcolo degli oneri di gestione
30/12/2025 - Con provvedimento 12 dicembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2025, l’IVASS ha disposto che, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull’attività di assicurazione e riassicurazione, per l'esercizio 2026 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 4,40% dei premi. Con provvedimento 12 dicembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2025, l’IVASS ha disposto che, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull’attività di assicurazione e riassicurazione, per l'esercizio 2026 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 4,40% dei premi.
Quotidiano Giuridico
L'impatto della Legge n. 132/2025 sull'intelligenza artificiale nei rapporti bancari
30/12/2025 - Le ricadute operative sui processi decisionali automatizzati, la governance dei dati, la valutazione del rischio e le responsabilità dell’intermediario
Quando recintare un terreno non è sufficiente per usucapire
30/12/2025 - La presenza di un varco può escludere il possesso uti dominus (Cassazione civile, ordinanza n. 28286/2025)
Compatibile il giudice del giudizio abbreviato che prima ha ammesso l'imputato alla messa alla prova
30/12/2025 -
La Corte costituzionale con la sentenza n. 190 del 18 dicembre 2025 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, c. 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede la incompatibilità a decidere in sede di giudizio abbreviato del giudice che abbia in precedenza ammesso l’imputato alla messa alla prova poi revocata per rinuncia dello stesso imputato.
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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