IPSOA Quotidiano

Recupero contributi Covid: contraddittorio preventivo a rischio

14/11/2025 - La garanzia del contraddittorio preventivo obbligatorio, prevista dall'art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, è venuta meno per gli avvisi di recupero dei contributi a fondo perduto Covid. La <a target="_blank" title="sentenza n. 124/2025 della Corte Costituzionale" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/10/13/contraddittorio-endoprocedimentale-rischio-contributi-covid-19">sentenza n. 124/2025 della Corte Costituzionale</a> ha sottratto queste controversie alla giurisdizione tributaria, stabilendo che si tratta di sussidi finanziari e non di materia fiscale. Di conseguenza, non essendo più atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, l'art. 6-bis non è formalmente applicabile, esponendo i contribuenti al rischio di ricevere atti di recupero definitivi senza il preventivo contraddittorio. Resta incerta la futura prassi dell'Agenzia delle Entrate sull'eventuale instaurazione di un dialogo preventivo per ragioni di efficienza. La garanzia del contraddittorio preventivo obbligatorio, prevista dall'art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, è venuta meno per gli avvisi di recupero dei contributi a fondo perduto Covid. La sentenza n. 124/2025 della Corte Costituzionale ha sottratto queste controversie alla giurisdizione tributaria, stabilendo che si tratta di sussidi finanziari e non di materia fiscale. Di conseguenza, non essendo più atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, l'art. 6-bis non è formalmente applicabile, esponendo i contribuenti al rischio di ricevere atti di recupero definitivi senza il preventivo contraddittorio. Resta incerta la futura prassi dell'Agenzia delle Entrate sull'eventuale instaurazione di un dialogo preventivo per ragioni di efficienza.

Recupero contributi Covid: sempre possibile la translatio iudicii

14/11/2025 - La Corte costituzionale, con la <a target="_blank" title="sentenza n. 124 del 24 luglio 2025" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/10/13/contraddittorio-endoprocedimentale-rischio-contributi-covid-19">sentenza n. 124 del 24 luglio 2025</a>, ha stabilito che i contributi a fondo perduto erogati durante l'emergenza Covid non hanno natura tributaria. Questa decisione ha importanti ripercussioni circa l’individuazione della corretta giurisdizione alla quale rivolgere l’azione, e ciò anche con riferimento ai processi già pendenti. Infatti, laddove l’atto sia stato impugnato innanzi il giudice tributario, comunque l’azione è salva grazie all’istituto della translatio iudicii. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 124 del 24 luglio 2025, ha stabilito che i contributi a fondo perduto erogati durante l'emergenza Covid non hanno natura tributaria. Questa decisione ha importanti ripercussioni circa l’individuazione della corretta giurisdizione alla quale rivolgere l’azione, e ciò anche con riferimento ai processi già pendenti. Infatti, laddove l’atto sia stato impugnato innanzi il giudice tributario, comunque l’azione è salva grazie all’istituto della translatio iudicii.

Dazi doganali anche per l'import nell'UE di merci fino a 150 euro

14/11/2025 - Il Consiglio Ecofin del 13 novembre 2025 ha concordato di abolire le norme che consentono l'ingresso nell'UE di merci di valore inferiore a 150 euro senza il pagamento di dazi doganali. La novità entrerà in vigore nel 2028, quando sarà operativo l'EU Customs Data Hub, la piattaforma centrale prevista nell’ambito della riforma delle dogane UE. Il Consiglio Ecofin si è comunque impegnato per individuare una soluzione transitoria che consenta di imporre dazi doganali sui piccoli colli già nel 2026 e fino a quando l’hub non diventerà operativo. Il Consiglio Ecofin del 13 novembre 2025 ha concordato di abolire le norme che consentono l'ingresso nell'UE di merci di valore inferiore a 150 euro senza il pagamento di dazi doganali. La novità entrerà in vigore nel 2028, quando sarà operativo l'EU Customs Data Hub, la piattaforma centrale prevista nell’ambito della riforma delle dogane UE. Il Consiglio Ecofin si è comunque impegnato per individuare una soluzione transitoria che consenta di imporre dazi doganali sui piccoli colli già nel 2026 e fino a quando l’hub non diventerà operativo.

Perequazione delle pensioni: legittimo il meccanismo di rivalutazione ridotta

14/11/2025 - La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 167 del 13 novembre 2025, ha stabilito che il “raffreddamento” della perequazione automatica delle pensioni superiori a quattro volte il minimo INPS non costituisce un prelievo tributario. La decisione respinge le censure di incostituzionalità sollevate dalla Corte dei Conti, riaffermando così la legittimità della misura in virtù dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 167 del 13 novembre 2025, ha stabilito che il “raffreddamento” della perequazione automatica delle pensioni superiori a quattro volte il minimo INPS non costituisce un prelievo tributario. La decisione respinge le censure di incostituzionalità sollevate dalla Corte dei Conti, riaffermando così la legittimità della misura in virtù dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

CCNL pesca marittima imprese cooperative - personale imbarcato: accordo ponte

14/11/2025 - <p class="whitespace-pre-wrap break-words">Per il personale imbarcato su natanti di cooperative di pesca, AGCI-AGROALIMENTARE, Confcooperative Fedagripesca e Legacoop Agroalimentare con FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILAPESCA hanno sottoscritto in data 27 ottobre 2025 un accordo ponte. L'intesa si colloca nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL. L’accordo copre il periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025 e prevede l’ultrattività delle disposizioni contenute nel CCNL 15 dicembre 2021 fino al 31 dicembre 2025.</p> Per il personale imbarcato su natanti di cooperative di pesca, AGCI-AGROALIMENTARE, Confcooperative Fedagripesca e Legacoop Agroalimentare con FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILAPESCA hanno sottoscritto in data 27 ottobre 2025 un accordo ponte. L'intesa si colloca nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL. L’accordo copre il periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025 e prevede l’ultrattività delle disposizioni contenute nel CCNL 15 dicembre 2021 fino al 31 dicembre 2025.

Patente a crediti: decurtazione immediata per lavoro irregolare e sanzioni più severe

14/11/2025 - Il decreto Salute e Sicurezza (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 1592025" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000992470SOMM">D.L. n. 159/2025</a>) apporta rilevanti modifiche alla disciplina della patente a crediti. Viene previst0, in particolare, che la decurtazione dei punti avvenga immediatamente al momento della notifica del verbale di accertamento per violazioni relative all'impiego di lavoratori in nero. Inoltre, il decreto legge prevede, dal 1° gennaio 2026, una decurtazione forfettaria di 5 punti per ciascun lavoratore irregolare, indipendentemente dalla durata dell'impiego non dichiarato. L’importo minimo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di assenza della patente viene elevato a 12.000 euro. Quali sono le altre novità? Il decreto Salute e Sicurezza (D.L. n. 159/2025) apporta rilevanti modifiche alla disciplina della patente a crediti. Viene previst0, in particolare, che la decurtazione dei punti avvenga immediatamente al momento della notifica del verbale di accertamento per violazioni relative all'impiego di lavoratori in nero. Inoltre, il decreto legge prevede, dal 1° gennaio 2026, una decurtazione forfettaria di 5 punti per ciascun lavoratore irregolare, indipendentemente dalla durata dell'impiego non dichiarato. L’importo minimo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di assenza della patente viene elevato a 12.000 euro. Quali sono le altre novità?

Revisori EL: pubblicato il parere sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028

04/11/2025 - Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e la Fondazionale Nazionale dei Commercialisti (FNC), in collaborazione con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), hanno reso disponibile lo schema di “Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028" aggiornato con le disposizioni normative e di prassi emanate fino alla data della presente pubblicazione oltre alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, attualmente in discussione alla Camera. Il documento non è vincolante, ma si pone come valido supporto all’attività di vigilanza dei professionisti fornendo tutti i riferimenti normativi, le indicazioni di prassi e le avvertenze per un’azione di controllo del revisore completa ed efficace, a presidio degli equilibri di bilancio e dell'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e la Fondazionale Nazionale dei Commercialisti (FNC), in collaborazione con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), hanno reso disponibile lo schema di “Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028" aggiornato con le disposizioni normative e di prassi emanate fino alla data della presente pubblicazione oltre alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, attualmente in discussione alla Camera. Il documento non è vincolante, ma si pone come valido supporto all’attività di vigilanza dei professionisti fornendo tutti i riferimenti normativi, le indicazioni di prassi e le avvertenze per un’azione di controllo del revisore completa ed efficace, a presidio degli equilibri di bilancio e dell'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese.

Revisori enti locali: come iscriversi nell'elenco 2026

04/11/2025 - Il Ministero dell’Interno ha definito le modalità per l’iscrizione e il mantenimento nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali valido dal 1° gennaio 2026. Entro il termine del 16 dicembre 2025, i revisori già iscritti devono confermare i requisiti richiesti tramite procedura telematica, inclusi crediti formativi e incarichi triennali svolti presso enti locali; i nuovi candidati possono presentare domanda online, dichiarando il possesso dei requisiti e l’assenza di cause ostative. L’accesso avviene tramite identità digitale e l’invio della domanda è confermato da una comunicazione PEC. L’Amministrazione effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni; in caso di dati non verificabili o difformi, si procederà alla cancellazione o al declassamento. I soggetti cancellati non potranno accettare incarichi nell’anno di riferimento e, se già nominati, dovranno cessare l’attività. Il Ministero dell’Interno ha definito le modalità per l’iscrizione e il mantenimento nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali valido dal 1° gennaio 2026. Entro il termine del 16 dicembre 2025, i revisori già iscritti devono confermare i requisiti richiesti tramite procedura telematica, inclusi crediti formativi e incarichi triennali svolti presso enti locali; i nuovi candidati possono presentare domanda online, dichiarando il possesso dei requisiti e l’assenza di cause ostative. L’accesso avviene tramite identità digitale e l’invio della domanda è confermato da una comunicazione PEC. L’Amministrazione effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni; in caso di dati non verificabili o difformi, si procederà alla cancellazione o al declassamento. I soggetti cancellati non potranno accettare incarichi nell’anno di riferimento e, se già nominati, dovranno cessare l’attività.

Oneri di smantellamento e ripristino: dal trattamento contabile alla rilevanza fiscale

03/11/2025 - I principi contabili nazionali prevedono che l’impatto a conto economico degli oneri di smantellamento e ripristino siano imputati, sotto forma di ammortamenti, agli esercizi in cui il cespite rilascia la sua utilità. Il <a target="_blank" title="D.M. MEF del 27 giugno 2025" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/07/14/gu-coordinamento-oic-determinazione-base-imponibile-ires-irap">D.M. MEF del 27 giugno 2025</a>, che ha dettato le disposizioni di coordinamento tra gli aggiornamenti ai principi contabili <a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 16" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000842773SOMM">OIC 16</a> e <a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 31" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000842766SOMM">OIC 31</a> e le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP, attribuisce efficacia ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione dei fatti aziendali, anche in deroga alle disposizioni del TUIR. Pertanto, ciò che risulta dal conto economico civilistico e dall'applicazione di corretti principi contabili, vale anche ai fini della determinazione della base imponibile, salvo diversa disposizione. I principi contabili nazionali prevedono che l’impatto a conto economico degli oneri di smantellamento e ripristino siano imputati, sotto forma di ammortamenti, agli esercizi in cui il cespite rilascia la sua utilità. Il D.M. MEF del 27 giugno 2025, che ha dettato le disposizioni di coordinamento tra gli aggiornamenti ai principi contabili OIC 16 e OIC 31 e le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP, attribuisce efficacia ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione dei fatti aziendali, anche in deroga alle disposizioni del TUIR. Pertanto, ciò che risulta dal conto economico civilistico e dall'applicazione di corretti principi contabili, vale anche ai fini della determinazione della base imponibile, salvo diversa disposizione.

Contributi alle sale cinematografiche: attestazione polizza catastrofale

13/11/2025 - Il Ministero della Cultura, con comunicato del 13 novembre 2025, ha ricordato l’obbligo per le imprese di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da calamità naturali e eventi catastrofali sul territorio nazionale, come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. I beni da assicurare comprendono terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali. La scadenza iniziale fissata al 31 marzo 2025 è stata prorogata: al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni e al 31 dicembre 2025 per piccole e micro imprese. Tutte le richieste di contributo inviate al Ministero, dovranno includere una certificazione del legale rappresentante che attesti l’adempimento dell’obbligo assicurativo per i beni indicati. Le imprese che hanno già presentato domanda entro il 13 novembre 2025 potranno integrare la documentazione con la certificazione richiesta. Il Ministero della Cultura, con comunicato del 13 novembre 2025, ha ricordato l’obbligo per le imprese di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da calamità naturali e eventi catastrofali sul territorio nazionale, come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. I beni da assicurare comprendono terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali. La scadenza iniziale fissata al 31 marzo 2025 è stata prorogata: al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni e al 31 dicembre 2025 per piccole e micro imprese. Tutte le richieste di contributo inviate al Ministero, dovranno includere una certificazione del legale rappresentante che attesti l’adempimento dell’obbligo assicurativo per i beni indicati. Le imprese che hanno già presentato domanda entro il 13 novembre 2025 potranno integrare la documentazione con la certificazione richiesta.

Crediti d'imposta ZES Unica e ZLS prorogati fino al 2028

13/11/2025 - Il disegno di legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689) proroga fino al 2028 i crediti d’imposta ZES Unica del Mezzogiorno e Zone Logistiche Semplificate. Novità rilevante rispetto alla disciplina in vigore nel 2025 riguarda il termine ultimo per effettuare gli investimenti: mentre ai sensi delle disposizioni attuali, entrambe le agevolazioni sono riconosciute per gli investimenti ultimati entro il 15 novembre 2025, nel triennio 2026-2028 rilevano gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028. Come nel 2025, anche per il 2026, il 2027 e il 2028, ai fini della fruizione del credito d’imposta, sarà necessario inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione preventiva e una integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione iniziale. Il disegno di legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689) proroga fino al 2028 i crediti d’imposta ZES Unica del Mezzogiorno e Zone Logistiche Semplificate. Novità rilevante rispetto alla disciplina in vigore nel 2025 riguarda il termine ultimo per effettuare gli investimenti: mentre ai sensi delle disposizioni attuali, entrambe le agevolazioni sono riconosciute per gli investimenti ultimati entro il 15 novembre 2025, nel triennio 2026-2028 rilevano gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028. Come nel 2025, anche per il 2026, il 2027 e il 2028, ai fini della fruizione del credito d’imposta, sarà necessario inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione preventiva e una integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione iniziale.

Bonus elettrodomestici 2025: come richiedere il voucher

13/11/2025 - Il 18 novembre 2025 è il click day per il bonus elettrodomestici. Dalle ore 7:00 sarà possibile inviare le richieste per ottenere il contributo, sotto forma di voucher, per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. La domanda per richiedere il bonus elettrodomestici può essere presentata tramite l’app IO o il sito bonuselettrodomestici.it, entrambi accessibili con SPID o CIE. I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 48,1 milioni di euro. Chi può fare richiesta del contributo? Il 18 novembre 2025 è il click day per il bonus elettrodomestici. Dalle ore 7:00 sarà possibile inviare le richieste per ottenere il contributo, sotto forma di voucher, per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. La domanda per richiedere il bonus elettrodomestici può essere presentata tramite l’app IO o il sito bonuselettrodomestici.it, entrambi accessibili con SPID o CIE. I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 48,1 milioni di euro. Chi può fare richiesta del contributo?

Comunicazioni commerciali sulla sostenibilità dei prodotti: le regole

14/11/2025 - Al bando i <a target="_blank" title="green claims" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/11/06/green-claims-cdm-approva-decreto-rafforza-tutele-strumenti-pratiche-commerciali-scorrette">green claims</a> capziosi e le inveritiere comunicazioni sulla durata, riparabilità di prodotti, su ricambi e materiali di consumo; obbligo di informazioni corrette sulle caratteristiche dei beni, sulla loro durata e riparabilità e sull’aggiornamento dei software; adozione di etichette armonizzate, quali promemoria delle garanzie di funzionamento: sono, queste, in sintesi le modifiche al codice del consumo (<a target="_blank" class="rich-legge" title="d.lgs. 2062005" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000169414SOMM">d.lgs. 206/2005</a>) messe in cantiere dallo schema di decreto legislativo attuativo della <a target="_blank" title="direttiva UE 2024/825" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/07/transizione-verde-miglioramento-tutela-pratiche-sleali-responsabilizzazione-consumatore">direttiva UE 2024/825</a>, sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, approvato in via preliminare dal <a target="_blank" title="consiglio dei ministri del 5 novembre 2025" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/11/06/cdm-approva-provvedimenti-finanza-consumatori-batterie-acque-reflue">consiglio dei ministri del 5 novembre 2025</a>. Le nuove regole, una volta approvate definitivamente, si applicheranno a decorrere dal 27 settembre 2026. Al bando i green claims capziosi e le inveritiere comunicazioni sulla durata, riparabilità di prodotti, su ricambi e materiali di consumo; obbligo di informazioni corrette sulle caratteristiche dei beni, sulla loro durata e riparabilità e sull’aggiornamento dei software; adozione di etichette armonizzate, quali promemoria delle garanzie di funzionamento: sono, queste, in sintesi le modifiche al codice del consumo (d.lgs. 206/2005) messe in cantiere dallo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva UE 2024/825, sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri del 5 novembre 2025. Le nuove regole, una volta approvate definitivamente, si applicheranno a decorrere dal 27 settembre 2026.

Coltiva Italia ridisegna governance e incentivi nel settore agricolo

14/11/2025 - Il disegno di legge n. 2670, denominato “Coltiva Italia”, è collegato alla <a target="_blank" title="manovra di finanza pubblica 2026" href="https://www.ipsoa.it/speciali/legge-bilancio">manovra di finanza pubblica 2026</a> ed è volto al consolidamento e allo sviluppo del settore agricolo. Il provvedimento mette a disposizione oltre un miliardo di euro per interventi strutturali e misure di sostegno alle imprese agricole, alle filiere produttive e ai territori rurali. Il testo, articolato in due titoli, combina incentivi economici, strumenti di innovazione tecnologica, misure di semplificazione e azioni mirate a fronteggiare emergenze fitosanitarie e zootecniche. Il disegno di legge n. 2670, denominato “Coltiva Italia”, è collegato alla manovra di finanza pubblica 2026 ed è volto al consolidamento e allo sviluppo del settore agricolo. Il provvedimento mette a disposizione oltre un miliardo di euro per interventi strutturali e misure di sostegno alle imprese agricole, alle filiere produttive e ai territori rurali. Il testo, articolato in due titoli, combina incentivi economici, strumenti di innovazione tecnologica, misure di semplificazione e azioni mirate a fronteggiare emergenze fitosanitarie e zootecniche.

Protezione dei dati personali: Assonime analizza la “pseudonimizzazione”

13/11/2025 - Assonime, nel Caso 9/2025 pubblicato il 13 novembre 2025, analizza la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’UE (4 settembre 2025, causa C‑413/23) sul tema della pseudonimizzazione dei dati personali. La Corte ha stabilito che i dati pseudonimizzati mantengono la natura di dato personale solo se i destinatari del trattamento possono ragionevolmente ricondurli a un individuo, anche tramite incroci con altre informazioni. In caso contrario, tali dati possono essere considerati anonimi e quindi esclusi dall’ambito della normativa sulla protezione dei dati. Assonime sottolinea l’importanza di questa interpretazione, che valorizza le circostanze concrete e riconosce come, a determinate condizioni, la pseudonimizzazione possa produrre effetti equivalenti all’anonimizzazione. La valutazione delle probabilità di identificabilità diventa così centrale per stabilire il regime giuridico applicabile e può favorire una maggiore circolazione dei dati nelle attività d’impresa. Assonime, nel Caso 9/2025 pubblicato il 13 novembre 2025, analizza la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’UE (4 settembre 2025, causa C‑413/23) sul tema della pseudonimizzazione dei dati personali. La Corte ha stabilito che i dati pseudonimizzati mantengono la natura di dato personale solo se i destinatari del trattamento possono ragionevolmente ricondurli a un individuo, anche tramite incroci con altre informazioni. In caso contrario, tali dati possono essere considerati anonimi e quindi esclusi dall’ambito della normativa sulla protezione dei dati. Assonime sottolinea l’importanza di questa interpretazione, che valorizza le circostanze concrete e riconosce come, a determinate condizioni, la pseudonimizzazione possa produrre effetti equivalenti all’anonimizzazione. La valutazione delle probabilità di identificabilità diventa così centrale per stabilire il regime giuridico applicabile e può favorire una maggiore circolazione dei dati nelle attività d’impresa.

Quotidiano Giuridico

Violenza sessuale: il testo dell'emendamento che introduce il “consenso libero e attuale”

14/11/2025 -

In G.U. la L. 165/2025 per la partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali di sviluppo. Alla Camera, dibattito sul ddl sul consenso informato a scuola. Ok definitivo alla conversione del D.L. 145/2025 per prorogare il mandato ARERA. Nelle Commissioni, avanzano i lavori su concorrenza, PMI, edilizia e femminicidio. Ma su tutto spicca l’emendamento bipartisan di riforma dell’art. 609-bis c.p. sul reato di violenza sessuale, introducendo il requisito del “consenso libero e attuale”. Concluso l’esame del ddl semplificazione, già approvato dal Senato: a breve l’approdo all’Assemblea della Camera.

Casa trattenuta dopo separazione: per la Corte è occupazione abusiva e scatta il risarcimento

14/11/2025 -

Nel 2005, in sede di prima comparizione in una causa di separazione, il presidente disponeva che il marito versasse alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, 1.300 euro in caso di rilascio della casa coniugale e 300 in caso di mancato rilascio. Il provvedimento veniva confermato, con modifica delle cifre, ma con diversa motivazione, con la sentenza conclusiva e ulteriormente confermato nella prima udienza divorzile. La moglie non consegnava la casa e l’uomo agiva in separata sede per ottenere una sentenza che dichiarasse priva di titolo l’occupazione. Questo procedimento si concludeva con un rigetto, poiché la Corte d’appello affermava che, in virtù della scelta lasciata alla donna, non si configurava alcuna occupazione priva di titolo. L’uomo agiva nuovamente, nelle forme di richiesta di rilascio e risarcimento del danno e, nelle more, la casa veniva finalmente rilasciata. Il Tribunale prima e la Corte d’appello poi, con diverso orientamento parzialmente rispetto alla precedente decisione, affermavano che l’occupazione era sine titulo a far data dalla pubblicazione della sentenza di separazione e condannava la donna a risarcire il danno. La decisione veniva motivata sostenendo che la sentenza conclusiva del giudizio di separazione, pur confermando il provvedimento interinale, aveva sostituito la previsione di una facoltà di scelta per la moglie con il riferimento a un meccanismo volto a tenere indenne il marito dal peso economico dell’occupazione, apertamente definita, con questo provvedimento, abusiva. La moglie proponeva ricorso per cassazione, invocando, tra i motivi, anche il bis in idem, ma la Cassazione civile, sez. III, ordinanza 16 ottobre 2025, n. 27589 lo rigettava.

Riduzione di un sesto della pena ex art. 442, c. 2-bis c.p.p. e revoca in sede esecutiva della pena accessoria

14/11/2025 -

Alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 208/2024, il giudice dell’esecuzione – in forza dei poteri riconosciutigli dall’art. 676, c. 1 e 3-bis c.p.p. – può procedere alla revoca della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici nell’ipotesi in cui la pena principale, a seguito della riduzione di un sesto ai sensi dell’art. 442, c. 2-bis c.p.p., sia scesa al di sotto del limite dei tre anni di reclusione fissato dall’art. 29 c.p. (Cassazione penale, Sez. I, sentenza 24 ottobre 2025, n. 34776).

Speciali

Pace fiscale

Fonte: ipsoa.it

Reddito di cittadinanza

Fonte: ipsoa.it

Quota 100 e pensioni 2019

Fonte: ipsoa.it

Fattura elettronica

Fonte: ipsoa.it

Tariffe Inail 2019

Fonte: ipsoa.it

Auto: ecotassa e bonus 2019

Fonte: ipsoa.it

Fondo Garanzia PMI

Fonte: ipsoa.it

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IPSOA inPratica Lavoro

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IPSOA inPratica Ademimenti fiscali

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No Risk Visure

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Lavoro in formazione, tutte le risposte su apprendistato, tirocinio e alternanza scuola - lavoro

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Percorso di aggiornamento Tributario IPSOA Scuola di formazione

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TuttoLavoro Suite

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One FISCALE: la semplicità è una rivoluzione

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